Concordato preventivo biennale | effetti previdenziali
Con riferimento all’istituto del concordato preventivo biennale con l’Amministrazione finanziaria di cui al D.Lgs n. 13/2024, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 108 del 5/8/2024, si ricorda che ai sensi della normativa di riferimento della Cassa Dottori Commercialisti, la contribuzione soggettiva dovrà essere calcolata e versata anche per gli anni oggetto di concordato (PCE2025 e PCE2026) sul reddito effettivamente prodotto nell’anno precedente ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento Unitario. Allo stesso tempo, si ricorda che per la determinazione del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell’art. 9 del medesimo Regolamento Unitario, è necessario fare riferimento a tutti i corrispettivi, indipendentemente dall’effettiva riscossione.
Ulteriori dettagli saranno forniti in sede di apertura del PCE2025 e PCE2026.