Indennità Fondo Ultima Istanza, la situazione.

Sono in corso in questi giorni gli ulteriori accrediti dell’indennità di € 600 a coloro che hanno completato l’iter di presentazione della domanda, integrata con la dichiarazione di esclusività di iscrizione agli enti di previdenza privati dei liberi professionisti.
Ricordiamo che la CNPADC anticipa, con propri fondi, l’importo dell’indennità per conto del Governo, sulla base del previsto monitoraggio settimanale delle richieste pervenute.
A tutt’oggi la CNPADC non ha ricevuto alcuna indicazione da parte del Ministero del Lavoro – a cui ha già inviato tre report settimanali ai fini della gestione del fondo -, in ordine alla liquidazione delle domande ammesse al pagamento e, pertanto, procederà a liquidare tutte quelle già rendicontate il 22 aprile u.s.. E’ doveroso specificare che, dovendo procedere alla rendicontazione delle domande ammesse con cadenza settimanale, anche i relativi pagamenti avvengono con la medesima tempistica e ciò porta a rallentare i flussi di pagamento delle stesse.
Al 28 aprile, comunque, l’Ente sta completando, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020, l’accredito delle restanti indennità già comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ultimo flusso settimanale del 22 aprile u.s. Pertanto, il numero complessivo delle indennità poste in liquidazione supera, ad oggi, le 25.000 unità.
Con riferimento all’esclusività di iscrizione agli enti di previdenza privati introdotto dal Governo con il DL 23/2020, sono pervenuti da alcuni iscritti diversi quesiti in merito alla sussistenza dell’esclusività dell’iscrizione agli Enti di Previdenza Privata, in presenza di pregressa contribuzione versata alla Gestione Separata INPS per lo svolgimento di un’attività lavorativa diversa da quella di Dottore Commercialista.
Sul punto, fermo restando che unici soggetti deputati a dare un chiarimento applicativo in merito agli elementi da autocertificare ex DPR 445/00 devono essere i Ministeri competenti, a parere di questa Cassa (che in questa fase è meramente chiamata ad acquisire l’autodichiarazione e a verificarne la correttezza formale), la norma dovrebbe essere interpretata sul piano sostanziale, al di là della indicazione letterale.
In tal senso, si è portati a ritenere che, a prescindere da una eventuale pregressa iscrizione alla Gestione Separata INPS, possano presentare l’istanza per l’indennità Ex art 44 DL 18/2020, coloro i quali abbiano alla data della domanda in via esclusiva un obbligo di iscrizione e di versamento nei confronti degli enti di previdenza privata.