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La decorrenza è elemento costitutivo del diritto alla pensione

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La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata il 19 giugno 2017 n. 15078 ribadisce un principio ampiamente difeso dalla Cassa, secondo il quale la decorrenza del trattamento di pensione integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico “che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l'insorgenza del diritto, che l'assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e di contribuzione e presentato la relativa domanda.

Il contenzioso trae origine dalla riforma che la CNPADC ha saputo prudentemente introdurre in relazione al calcolo della quota di pensione reddituale, ossia quella riferita alle annualità fino al 2003. La Cassa, infatti, con la riforma del 2004, al fine di contemperare equamente i diritti tra le varie generazioni e salvaguardare l’equilibrio di lungo termine, ha aumentato il periodo di riferimento per il calcolo della quota reddituale delle pensioni c.d. miste passando gradualmente da 15 a 25 anni.  

La Suprema Corte ha sottolineato che ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (ex pensione di anzianità) non è sufficiente la presentazione della domanda e la maturazione dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ma è anche necessario che sia decorso il tempo per il raggiungimento della “data di decorrenza della pensione medesima”, la c.d. finestra di accesso. Prima di tale data, non si configura alcun diritto al trattamento pensionistico in questione.

La finestra di accesso al trattamento pensionistico è, infatti, il periodo che intercorre tra la data di maturazione del requisito anagrafico-contributivo e la data di decorrenza della pensione, secondo la seguente tabella:

Requisiti maturati nel

Decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata

I° trimestre

1° ottobre dello stesso anno

II° trimestre

1° gennaio dell’anno successivo

III° trimestre

1° aprile dell’anno successivo

IV° trimestre

1° luglio dell’anno successivo

Pertanto, non rileva - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - l’aver maturato già al 31/12/2004 i requisiti contributivi e di età utili ai fini della pensione né l’aver, entro tale data, presentato la relativa domanda di pensione per poter mantenere il calcolo della quota reddituale sugli ultimi 15 anni previsti per le pensioni dell’anno 2004.  

Da ciò discende che nel caso in questione i criteri di calcolo della prestazione di vecchiaia anticipata sono stati correttamente individuati dalla Cassa alla data di sussistenza del diritto alla prestazione medesima, ossia alla data di decorrenza della stessa e quindi dall'1/7/2005, con calcolo della media sugli ultimi 18 anni ante 2004, e non alla data di maturazione dei requisiti anagrafico-contributivi e di presentazione della domanda, e quindi al 31/12/2004, con calcolo della media sugli ultimi 15 anni ante 2004.

Pari criterio trova applicazione nel periodo in cui si è avuto il progressivo aumento degli anni presi a base nel calcolo della media reddituale, dagli originari 15 ai 25 utilizzati a partire dal 1/1/2009.