Tutela della genitorialità per adozione

Io e mio marito, entrambi Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa, dopo tanti anni di attesa, finalmente, siamo riusciti ad adottare una bambina di quattro anni. Vorremo sapere, con riferimento alla tutela della genitorialità e in particolare al nostro caso, di quali dei tanti istituti previsti dalla Cassa possiamo beneficiare.
A seguito dell’avvenuta adozione di un minore la Cassa, su richiesta, eroga alla madre l’indennità di maternità come previsto dal D.Lgs. 151/2001, la richiesta deve essere effettuata entro 180 giorni dall’evento, attraverso il servizio online DIM disponibile nell’area riservata del sito della Cassa. L’indennità di maternità è pari a 5/12 dell’80% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente a quello dell’evento con un minimo garantito di € 5.961,28.
In aggiunta all’indennità di maternità la Cassa riconosce automaticamente, senza la necessità di dover presentare la domanda, anche un ulteriore contributo a sostegno della maternità pari a 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente a quello dell'evento, con un importo minimo garantito di € 2.075,00. Si precisa che la somma del contributo e dell’indennità di maternità riconosciuta non può superare € 29.806,40.
Per il padre è previsto un contributo a sostegno della paternità, anche in questo caso la richiesta deve essere effettuata entro 180 giorni dall’evento, attraverso il servizio online DCP disponibile nell’area riservata del sito della Cassa. Il contributo è pari al 5% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente a quello dell’evento con un minimo garantito di € 1.115,00 fino ad un massimo di € 2.225,00.
Oltre a questi istituti iniziali, se ricorreranno le condizioni, nel tempo potrete usufruire delle varie iniziative che la Cassa mette a disposizione degli iscritti per i figli (rimborso spese scuole infanzia/centri estivi, borse di studio, ecc..), ovviamente in questo caso solo uno dei genitori potrà farne richiesta.
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